DETERMINA 19 giugno 2014
Modifica alla nota AIFA 39 cui alla determina del 29 luglio 2010 (Determina n. 616/2014).
La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, Università, Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie, IRCCS, individuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:
Primi 2 anni di vita
Al di sotto di 2 anni di vita non è necessario praticare i test farmacologici se la RMI ha dimostrato una anomalia della adenoipofisi associata a quella del peduncolo o/e della neuroipofisi in un bambino con decelerazione della velocità di crescita o segni clinici riferibili a ipopituitarismo e\oipoglicemia.
Età evolutiva
bassa statura da deficit di GH definito dai seguenti parametri clinico – auxologici e di laboratorio:
I: Parametri clinico – auxologici:
a) statura < -3DS
oppure
b) statura < 2 DS e velocità di crescita/anno <-1,0 DS per età e sesso valutata a distanza di almeno 6 mesi o una riduzione della statura di 0,5 DS/anno nei bambini di età superiore a due anni.
oppure
c) statura inferiore a -1,5 DS rispetto al target genetico e velocità di crescita/anno <-2 DS o <-1,5 DS dopo 2 anni consecutivi.
d) velocità di crescita/anno < -2 DS o < -1,5 DS dopo 2 anni consecutivi, anche in assenza di bassa statura e dopo aver escluso altre forme morbose come causa del deficit di crescita; nei primi 2 anni di vita, sarà sufficiente fare riferimento alla progressiva decelerazione della velocità di crescita (la letteratura non fornisce a riguardo dati definitivi in termini di DS);
oppure
e) malformazioni/lesioni ipotalamo-ipofisario dimostrate a livello neuro-radiologico;
associate a
II: Parametri di laboratorio:
a) risposta di GH < 8 μg/L a due test farmacologici eseguiti in giorni differenti b) risposta di GH < 20 μg/L nel caso il test impiegato sia GHRH + arginina
Altre condizioni in cui è ammesso il trattamento con rGH in età pediatrica:
sindrome di Turner citogeneticamente dimostrata;
deficit staturale nell’insufficienza renale cronica;
soggetti affetti dalla sindrome di Prader Willi, geneticamente dimostrata, normale funzionalità respiratoria e non affetti da obesità severa (definita con BMI>95° centile), diabete mellito non controllato, sindrome dell’apnea ostruttiva nel sonno esclusa mediante polisonnografia, tumore in fase attiva, psicosi attiva;
soggetti con alterata funzione del gene SHOX, geneticamente dimostrata;
bambini nati piccoli per l’età gestazionale (SGA – Small for Gestational Age).
Per poter accedere al trattamento con GH in individui nati SGA è necessario rispondere ai seguenti criteri:
Età di transizione
Viene definita età di transizione quella compresa tra il momento del raggiungimento della statura definitiva del soggetto trattato e l’età di 25 anni.
Al raggiungimento della statura definitiva non è più indicata la terapia con GH nelle seguenti patologie:
1) risposta di GH <6 μg/L dopo ipoglicemia insulinica (ITT);
oppure
2) risposta di GH <19 μg/L dopo test farmacologico con GHRH + Arginina.
Al raggiungimento della statura definitiva la terapia con rGH nei soggetti con sindrome di Prader Willi può essere proseguita se presentano: a) tre deficit ipofisari associati; b) risposta di GH dopo test farmacologico con GHRH + arginina <4.1 μg/L dopo almeno un mese dalla sospensione del trattamento sostitutivo con rGH.
Età adulta
E’ indicata la terapia con rGH in pazienti adulti (con BMI <29.9 kg/m2 ), con età maggiore di 25 anni, se presentano un picco di GH dopo test dell’ipoglicemia insulinica (ITT) < 3 μg/L oppure dopo test GHRH + arginina < 9 μg/L; per pazienti obesi (BMI > 30 kg/m2) il picco di GH dopo GHRH + arginina dovrà essere < 4 μg/L.
Per
Sindrome di Sheehan.
Background (Motivazioni e criteri applicativi)
Età evolutiva
In soggetti con statura < -3 DS oppure statura < -2 DS e velocità di crescita/anno < -1 DS rispetto alla norma per età e sesso, misurata con le stesse modalità a distanza di almeno 6 mesi e con normale secrezione di GH, la terapia può essere effettuata solo se autorizzata dalla Commissione Regionale preposta alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell’appropriatezza del trattamento con GH in base alle più recenti acquisizioni scientifiche in materia. Il dosaggio non dovrà superare 50μg/kg/die (raccomandazione EMA). Nei casi autorizzati dalla Commissione regionale, ma non compresi nelle indicazioni contenute nella presente nota AIFA, l’uso è da ritenersi off-label ed è, pertanto, soggetto alla normativa in materia.
Nei soggetti con deficit isolato di GH, senza anomalie neuro-radiologiche e in assenza di mutazioni genetiche, è consigliabile effettuare il re-testing durante il periodo puberale, prima del raggiungimento della statura definitiva.
Età adulta
Soggetti adulti con deficit di GH presentano un quadro clinico sindromico che comprende un peggioramento della qualità di vita misurato con test psicometrici validati, una riduzione della forza muscolare, un aumento dell’adipe viscerale che, insieme ad un peggioramento del metabolismo lipidico, costituisce un fattore di rischio per complicanze cardiovascolari che precocemente possono portare a morte questi pazienti.
Il trattamento sostitutivo con GH biosintetico va comunque riservato solo ai casi nei quali vi sia un severo deficit di GH all’interno di un appropriato contesto clinico e dimostrato secondo i parametri sopra riportati.
Il test GHRH + arginina e il test ITT sono considerati parimenti test di prima scelta sulla base di estesi studi consegnati alla letteratura e riconosciuti a livello di Consensus Conference Internazionali. E’ raccomandato che questi test siano usati con riferimento a limiti di normalità specifici per ognuno dei test (vedi sopra).
Il rigoroso rispetto di tali criteri clinici ed ormonali esclude la possibilità di un uso improprio o eccessivo del farmaco.
Sorveglianza
L’Istituto Superiore di Sanità è incaricato della sorveglianza epidemiologica nazionale mediante un Registro informatizzato dell’ormone della crescita (GH) in collaborazione con le Commissioni Regionali identificate dalle singole Regioni. La registrazione delle prescrizioni è condizione vincolante per la rimborsabilità della terapia da parte del SSN. Annualmente l’Istituto Superiore di Sanità provvederà a redigere un rapporto e ad inviarlo all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e alla Conferenza degli Assessori alla Sanità delle Regioni e Province autonome.
Bibliografia
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